I Comuni "minori" hanno l’obbligo di fare gare centralizzate?

Postato da il 30 Aprile 2013

Quesito

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno l’obbligo di affidare lavori, forniture e servizi mediante gare centralizzate? E tale obbligo sussiste anche nel caso di procedure negoziate o negli affidamenti in economia?

Risposta

Sì. Per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.163/2006 (Codice Appalti) prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.

Il comma 3-bis del citato art. 33 è stato aggiunto dal D.L. n. 201/2011 al fine di concentrare le gestioni delle procedure di acquisto dei c.d. Comuni minori (ovvero quelli fino a 5.000 abitanti) in organismi specializzati di riferimento, attraverso l’obbligo di costituire le Unioni di comuni disciplinate dall’art. 32 del TUEL, oppure degli accordi consortili (Convenzioni di comuni).

In entrambi i casi, la finalità di tale obbligo è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala.

In particolare, l’obbligo di fare ricorso alle centrali uniche di committenza sussiste per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di valore o
tipologia procedurale
.

Il ricorso alle gare centralizzate sussiste quindi:

  • per gli affidamenti d’importo sia sopra che sotto soglia comunitaria e,
  • con riferimento alle procedure di gara sotto soglia, anche per gli affidamenti mediante procedura negoziata con confronto concorrenziale o in economia (cfr. Corte dei Conti, delibera n. 271/2012).

In alternativa alla costituzione di centrali di committenza locali, i Comuni minori possono effettuare i propri acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza (regionali o Consip), oppure in via autonoma attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

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