I soggetti aggregatori sostituiranno le centrali regionali di committenza ?

Quesito
I soggetti aggregatori, recentemente istituiti dal D.L. 66/2014, sostituiranno le centrali regionali di committenza? E quale sarà il loro compito?
Risposta
No, i soggetti aggregatori non sono destinati a sostituire le centrali regionali di committenza già costituite, in quanto essi non devono indire tutte le procedure di acquisto sul territorio regionale, ma soltanto le “maxi-procedure” entro le categorie e soglie loro affidate.
Tali categorie e soglie saranno individuate annualmente da un tavolo tecnico nazionale (c.d. “Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori”).
Lo stabilisce il D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che ha istituito la nuova categoria dei soggetti aggregatori, di cui faranno parte:
- CONSIP,
- una centrale di committenza per Regione,
- altre figure che abbiano fatto richiesta all’ANAC di iscrizione nell’apposito elenco (c.d. “Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori”).
Entro il 31 dicembre di ogni anno saranno individuate alcune "tipologie" di beni e servizi, con le relative "soglie", per le quali le stazioni appaltanti dovranno rivolgersi a CONSIP o agli altri soggetti in elenco.
Si auspica, tra l’altro, che questi soggetti (massimo 35 in tutto il Paese) anche nell’area di loro competenza sfrutteranno le numerose centrali di committenza già esistenti sul territorio, spesso specializzate per comparti produttivi.
Entro tali soglie andrà scelta, di volta in volta, la maxi-procedura più idonea per approvvigionare determinati beni o servizi e, in quest’area specifica, l’ANAC non rilascerà più il CIG (codice identificativo gara) alle stazioni appaltanti che illegittimamente non utilizzeranno i nuovi soggetti di aggregazione della domanda.
Al di fuori di tali maxi-procedure resteranno operative le preesistenti centrali di committenza regionali.
Quindi, fatta eccezione per i beni e servizi rientranti nell’area esclusiva di competenza dei nuovi soggetti aggregatori, per i Comuni non capoluogo di provincia rimarrà l’obbligo di utilizzare lo strumento delle centrali uniche di committenza, mentre le altre stazioni appaltanti avranno la facoltà di indire procedure autonome nel rispetto delle convenzioni-quadro predisposte da CONSIP o dalle stesse centrali di committenza regionali.
Ciò significa che solo alcune procedure saranno interessate dai nuovi vincoli di legge in tema di soggetti aggregatori.
In conclusione, come chiarito dall’ANAC nella recente determina n. 3/2015, il soggetto aggregatore costituirà una “forma evoluta della centrale di committenza”: ciascuno dei due, però, manterrà la propria identità e le proprie funzioni.
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