Nuovo Codice Appalti: indicazioni operative alle Stazioni appaltanti

Postato da Redazione il 18 Maggio 2016

Con un Comunicato dell’11 maggio 2016, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni operative alle Stazioni appaltanti sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) nella fase transitoria di passaggio tra vecchia e nuova disciplina.

Casi tassativi in cui è possibile continuare ad applicare il d.lgs. 163/2006

Il comunicato ribadisce la possibilità di applicare il vecchio Codice Appalti soltanto ai bandi pubblicati entro il 19 aprile 2016 tramite una delle forme di pubblicità obbligatorie (in particolare GURI e GUUE).

Oltre questo limite temporale, ovvero per le procedure indette dal 20 aprile 2016, i casi di applicabilità del d.lgs. 163/2006 indicati dall’ANAC sono tassativi e limitati:

  1. appalti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice per i quali è disposto: il rinnovo del contratto e/o la proroga tecnica; forniture, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; varianti che non richiedono l’attivazione di una nuova gara;
  2. procedure negoziate da indire nei casi di precedenti gare andate deserte durante la vigenza del vecchio Codice, a causa della mancata presentazione di offerte e/o della presentazione di offerte irregolari o inammissibili;
  3. procedure negoziate per contratti di cui all’allegato II B del d.lgs. 163/06 o di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le quali la stazione appaltante ha pubblicato, nella vigenza del vecchio Codice, un’indagine di mercato tra operatori economici da invitare a presentare offerte;
  4. affidamenti diretti e/o procedure negoziate, che attuano accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  5. procedure di adesione a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

Acquisizione CIG e Osservatorio Appalti

Per gestire concretamente il passaggio dal vecchio al nuovo Codice, l’ANAC fornisce indicazioni operative anche in materia di CIG e obblighi di segnalazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici istituito presso l’Autorità.

A rettifica ed integrazione dei precedenti comunicati, viene ribadito che l’ANAC d’ora in poi rilascerà il CIG a tutti i Comuni per acquisti, anche autonomi, di forniture e servizi al di sotto dei 40.000 euro e di lavori al di sotto dei 150.000 euro (rif. art. 37 co.1 del d.lgs. 50/2016).

Inoltre, durante il periodo transitorio di prima applicazione del nuovo Codice, per facilitare il rilascio del CIG e guidare le stazioni appaltanti negli obblighi pratici di trasmissione dati all’Osservatorio, i soggetti obbligati possono continuare ad usare le modalità telematiche già disponibili sul sito internet dell’Autorità (www.anticorruzione.it) alla sezione «servizi».

In caso di informazioni da inserire in base alla nuova normativa che non trovano esatta corrispondenza nei modelli già in uso, sono pubblicate e rese visibili sul sito ANAC le tabelle operative contenenti tutte le corrispondenze utili tra vecchio e nuovo Codice Appalti.

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