Procedura negoziata, trattativa privata

La “trattativa privata” - meglio definita “procedura negoziata” nelle direttive comunitarie e nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 - è un criterio di selezione dei concorrenti di natura eccezionale.

Ciò in quanto la necessità di tutelare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa impone la regola generale secondo cui l’aggiudicazione di un contratto pubblico deve avvenire attraverso l’espletamento delle procedure aperte e di quelle ristrette, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006.

Pertanto, la stazione appaltante può fare ricorso ad una procedura negoziata solo nei casi specifici che la legge prevede espressamente.

Casi di ricorso alla procedura negoziata

I casi tassativi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti) per indire una procedura negoziata sono:

  • mediante rinnovo del contratto: art. 29
  • con pubblicazione del bando: art. 56
  • senza pubblicazione del bando: art. 57
  • a cottimo fiduciario per acquisti in economia: art. 125

Nei primi tre casi, la procedura negoziata può essere utilizzata per acquisti d’importo sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria.
Invece, nel caso di cottimo fiduciario per acquisti in economia, la procedura negoziata può essere utilizzata solo per acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia comunitaria e per l’affidamento di lavori d’importo inferiore a 200.000 euro.

Obbligo di motivazione

Dalla natura eccezionale e tassativa della procedura negoziata deriva sempre l’obbligo per la stazione appaltante di una motivazione congrua e dettagliata che giustifichi il ricorso a tale sistema di selezione in luogo di un altro.

Regole procedurali

Nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti invitano, secondo un criterio di rotazione e non discriminazione, gli operatori economici a presentare un’offerta, e poi negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.

Le stazioni appaltanti possono anche procedere ad una trattativa diretta con un solo fornitore, ma solo nei casi tassativi consentiti dalla legge:
ad esempio, è consentita la trattativa diretta con un solo fornitore per l’acquisto di prodotti infungibili (art. 57 comma 2 lett. b) o di ricambi originali di forniture o impianti già esistenti (art. 57 comma 3 lett.b), anche se l’importo d’acquisto supera i 200.000 euro (attuale soglia comunitaria).

Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti devono garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non possono fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Anche nel corso delle procedure negoziate vale il principio di pubblicità delle sedute di gara, indipendentemente da una sua espressa previsione nel bando di gara o nella lettera d’invito, in quanto esso rappresenta una regola generale riconducibile ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

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