Centrale di committenza

Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del D.lgs.n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che:

  • acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
  • aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

La centrale di committenza a livello nazionale è rappresentata da Consip s.p.a.

La legge finanziaria 2007 ha poi previsto l’istituzione di centrali di committenza regionali che, unitamente a Consip s.p.a., costituiscono un "sistema a rete" per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi (art. 1, comma 457, Legge n. 296/2006).

In via generale, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi (art. 33, comma 1, del Codice).

Le amministrazioni pubbliche non possono delegare alle centrali di committenza le funzioni di stazioni appaltanti di lavori pubblici, potendo tuttavia affidare tali funzioni ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti - SIIT) o alle amministrazioni provinciali (art. 33, comma 3, del Codice).

Il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice, aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., ha invece reso obbligatorio il ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni non capoluogo di provincia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, concentrando le gestioni delle procedure di acquisto:

  • nell’ambito delle Unioni di comuni di cui all’art. 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero
  • costituendo un apposito accordo consortile tra comuni non facenti capo ad unioni e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
  • ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province stesse.

In alternativa all’obbligo di ricorso a centrali di committenza, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il MePA.

In ogni caso, l’obbligo dei Comuni non capoluogo di provincia di ricorso a centrali di committenza non sussiste per i lavori o gli acquisti in economia d’importo inferiore a 40.000 euro ed oggetto di affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dell’art. 125 commi 8 e 11 del Codice.

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