Centrale di committenza

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. i) del D.lgs.n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che:

  • acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
  • conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre PP.AA.;
  • presta supporto alle attività di committenza delle altre stazioni appaltanti (c.d. “attività di committenza ausiliarie”).

La centrale di committenza a livello nazionale è rappresentata da Consip s.p.a.

La legge finanziaria 2007 ha poi previsto l’istituzione di centrali di committenza regionali che, unitamente a Consip s.p.a., costituiscono un "sistema a rete" per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi (art. 1, comma 457, Legge n. 296/2006).

In via generale, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria e per lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione possono utilizzare, anche autonomamente, gli strumenti telematici di acquisto forniti da Consip e/o da altre centrali di committenza.

Al contrario, le amministrazioni pubbliche non in possesso della necessaria qualificazione possono aggiudicare gli appalti di lavori, servizi e forniture esclusivamente mediante centrali di committenza o aggregandosi con altre stazioni appaltanti qualificate (art. 37 co. 3 del Codice).

Inoltre, per i Comuni non capoluogo di provincia, il comma 4 dell’art. 37 del Codice ha reso in ogni caso obbligatorio il ricorso alle centrali uniche di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture, con obbligo di concentrare la gestione delle procedure di acquisto:

  • nell’ambito delle Unioni di comuni di cui all’art. 32 del TUEL, ove esistenti, costituite come centrali di committenza, ovvero
  • tramite soggetti aggregatori o altre centrali di committenza qualificate, ovvero
  • utilizzando le Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ripartite per aree territoriali.

In alternativa all’obbligo di ricorso a centrali di committenza, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il MePA.

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