Nuove modalità di richiesta del CIG sopra i 40.000 euro

Postato da Redazione il 22 Febbraio 2016

In seguito al DPCM 24 dicembre 2015 (pubblicato sulla Guri n. 32 del 9 febbraio 2016), che ha individuato le categorie di beni e servizi nonchè le soglie di importo oltre le quali le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore per l’espletamento della relativa procedura di affidamento, l’ANAC ha descritto le nuove modalità di richiesta del CIG (codice identificativo gara) per tali procedure.

Con il Comunicato del 10 febbraio 2016, l’Autorità ha anzitutto chiarito che non sarà più consentito richiedere CIG per gli affidamenti realizzati, nelle categorie merceologiche interessate, al di fuori delle iniziative poste in essere da Consip o da altro soggetto aggregatore.

Acquisti oltre € 40.000

L’obbligo di acquisto centralizzato scatta per le seguenti categorie di beni e servizi: farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia di ristorazione e di lavanderia per gli enti del S.S.N., Servizi di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, guardiania;

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria

L’obbligo di acquisto centralizzato scatta per le seguenti categorie di beni e servizi: stent, protesi d’anca, defibrillatori, pace-maker, facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti.

In base al citato DPCM 24 dicembre 2015, le Stazioni appaltanti soggette ai nuovi obblighi di richiesta del CIG, a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2016), sono:

  • le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie
  • le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni
  • gli enti del Servizio sanitario nazionale

Dopo sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto (8 agosto 2016), saranno soggette ai medesimi obblighi tutte le restanti amministrazioni.

Opzioni da selezionare nel SIMOG

Per richiedere un nuovo CIG, il RUP delle stazioni appaltanti soggette a tali obblighi dovrà selezionare una delle seguenti opzioni nel sistema SIMOG:

  • “Altre categorie” se la prestazione da affidare non rientra tra le categorie indicate;
  • “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015” se la stazione appaltante non è tenuta a tali adempimenti;
  • “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse” se la prestazione da affidare appartiene alle categorie interessate ma risulta di importo inferiore alle soglie indicate;
  • “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG” se la prestazione da affidare appartiene alle categorie interessate ma non risulta oggetto di alcuna iniziativa posta in essere da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento o da accordi con altri soggetti aggregatori;
  • “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive” se la prestazione da affidare appartiene alle categorie interessate ma il relativo importo risulta inferiore alla franchigia stabilita dal soggetto aggregatore;
  • “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015” se la prestazione da affidare appartiene alle categorie interessate e risulta di importo annuale superiore alle soglie indicate; in quest’ultimo caso, il RUP dovrà richiedere un CIG derivato indicando il CIG padre relativo alla convenzione/accordo quadro del soggetto aggregatore.

Diversamente, ai fini dell’acquisizione del CIG da parte dei soggetti aggregatori, il RUP dovrà selezionare l’opzione “Stazione appaltante iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015”, procedendo poi alla richiesta del CIG secondo le modalità tradizionali.

Il Comunicato conclude sottolineando che, anche per la richiesta degli smart cig, verrà adottata la stessa procedura e che, già dall’entrata in vigore del citato DPCM, non saranno più disponibili gli Smart cig in carnet.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

Acquisti centralizzati e proroghe tecniche: chiarimenti ANAC

Postato da Redazione il 10 Novembre 2015 in Leggi e Prassi

Con la determina n. 11 del 23 settembre 2015, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti ai soggetti destinatari della nuova disciplina sugli acquisti centralizzati della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 33, comma 3-bis (...)

I soggetti aggregatori sostituiranno le centrali regionali di committenza ?

Postato da Redazione il 8 Aprile 2015 in Quesiti & Risposte

Quesito I soggetti aggregatori, recentemente istituiti dal D.L. 66/2014, sostituiranno le centrali regionali di committenza? E quale sarà il loro compito? Risposta No, i soggetti aggregatori non sono destinati a sostituire (...)