Oneri della sicurezza obbligatori anche negli appalti di lavori

Postato da Redazione il 15 Aprile 2015

Anche negli appalti di lavori pubblici, così come per i servizi e le forniture, i partecipanti alle gare devono sempre indicare nell’offerta economica gli oneri aziendali della sicurezza sul lavoro, a pena di esclusione anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con la sentenza del 20 marzo 2015, n. 3, affermando in particolare che:

le stazione appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori […], devono determinare il valore economico degli appalti con idonea stima di tutti i costi per la sicurezza e indicazione specifica di quelli da interferenze.
I concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze, quali predeterminati dalla stazione appaltante, che i costi di sicurezza interni, che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata.

In altri termini, l’obbligo di indicazione specifica degli oneri della sicurezza interni all’azienda deve essere necessariamente assolto dal concorrente in sede di offerta economica, poiché egli è l’unico in grado di valutare tutti gli elementi necessari ai fini della sicurezza dei lavoratori all’interno della propria organizzazione aziendale.

La determinazione di tali oneri non può quindi essere affidata alla stazione appaltante, dovendo essere effettuata tenendo conto delle specifiche caratteristiche e della realtà organizzativa e operativa della singola impresa.

Sotto il profilo tecnico normativo, i giudici ricavano l’obbligo di preventiva indicazione dei predetti costi aziendali della sicurezza da un’interpretazione sistematica degli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e 86, comma 3-bis, del Codice Appalti.

In base a tali norme, non solo per gli affidamenti relativi a servizi e forniture ma anche per gli appalti di lavori, nel predisporre le gare e nel valutare l’anomalia di eventuali offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti ad accertare che il valore dell’appalto sia adeguato e sufficiente rispetto agli oneri aziendali della sicurezza.

Ne consegue che tale oneri devono essere specificamente indicati dall’impresa e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture oggetto di gara.

Al contrario, l’omessa specifica dei predetti oneri può determinare un’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale.
Ne deriva per la stazione appaltante l’obbligo di escludere l’impresa, senza che tale carenza possa essere in alcun modo sanata tramite soccorso istruttorio.

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