Il documento d’identità scaduto è regolarizzabile con o senza sanzione pecuniaria?

Postato da il 7 Marzo 2016

Quesito

La presentazione in gara di un documento d’identità scaduto è regolarizzabile con il soccorso istruttorio? E in tal caso è dovuta la sanzione pecuniaria?

Risposta

La risposta dipende dalla configurazione del documento d’identità come "essenziale" o meno.

Il disposto dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), in tema di soccorso istruttorio, non definisce puntualmente il concetto di "essenzialità" del documento mancante, rimandando tale valutazione alla stazione appaltante (cfr. anche determinazione ANAC n. 1/2015, che invita le Stazioni appaltanti a predefinire nel bando di gara le carenze documentali ritenute "essenziali").

Da un lato, si ritiene che l’allegazione di un documento di riconoscimento scaduto possa essere sanata mediante la presentazione di un documento in corso di validità, in applicazione di quanto previsto dall’art. 46 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero come semplice completamento di certificato già presentato, senza alcuna sanzione pecuniaria.

In tal senso depone anche la Giurisprudenza formatasi anteriormente all’introduzione del nuovo soccorso istruttorio laddove la stessa, nell’ammettere la possibilità di regolarizzazione, ha più volte affermato che la presentazione di un documento scaduto non costituisce causa di esclusione sul presupposto che la regolarizzazione postuma di tale documento non altera in alcun modo la par condicio tra i partecipanti.

Tuttavia, un’altra parte di Giurisprudenza considera la presentazione in gara di un documento d’identità scaduto come un’ipotesi di irregolarità essenziale secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 38 c. 2-bis e 46 c. 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di elemento indispensabile per l’identificazione del centro di imputabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38.

In tal caso si ritiene che alla richiesta di regolarizzazione di tale documento debba accompagnarsi l’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista in caso di ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ex art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura stabilita dal bando di gara.

Il consiglio pratico è quindi quello di verificare anzitutto nel bando di gara se la stazione appaltante ha predefinito talune ipotesi di irregolarità come "essenziali": in mancanza, si può provare a sostenere la tesi più favorevole.

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