Mancanza PASSOE: è causa di esclusione?

Quesito
La ditta che, a causa di ritardi nel processo di registrazione al sistema AVCPass, non include il PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, può essere esclusa dalla gara?
Risposta
No, come affermato anche dall’ANAC (vedi Faq AVCpass H.8), la mancata presentazione del PASSOE, nei termini prescritti dal bando, non può comportare l’esclusione dalla gara della ditta concorrente.
Piuttosto, la mancata produzione del PASSOE entro i termini di gara costituisce “... una carenza documentale sì indispensabile ai fini della verifica del requisito, ma non essenziale” (Tar Lazio, sez. II, sent. n. 10753/2011).
Il PASSOE, infatti, rappresenta un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato attraverso il sistema ACVpass: una sorta di liberatoria ai fini della privacy mediante la quale la stazione appaltante, tramite un’interfaccia web, accede alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP) istituita presso l’A.N.A.C.
Attraverso di esso la stazione appaltante assolve, a norma dell’art. 6-bis comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, all’obbligo di provvedere direttamente all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara, presso gli Enti certificanti convenzionati con l’ANAC.
La mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, perciò, una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto (cioè regolarizzato) successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.
© Riproduzione riservata
Potrebbe interessarti anche: