Tassatività delle cause di esclusione

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, impone alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti dalle gare d’appalto soltanto nei seguenti casi:

  • in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti;
  • nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
  • in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Con la determinazione n.4/2012, l’AVCP ha fornito alle stazioni appaltanti le prime indicazioni per la redazione dei bandi di gara in ordine all’individuazione delle cause tassative di esclusione.

L’art. 46 specifica anche che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori cause di esclusione.

Ciò comporta che le regole di gara vanno sempre interpretate in modo da assicurare la massima partecipazione dei concorrenti, secondo il principio di matrice comunitaria della prevalenza della sostanza sulla forma (v. anche Regolarizzazione).

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