Mancata indicazione oneri sicurezza: esclusione senza soccorso istruttorio

Postato da Redazione il 2 Marzo 2016

Negli appalti pubblici (sia di lavori che di servizi e forniture) la mancata indicazione, all’interno dell’offerta economica, dei costi e degli oneri per la sicurezza aziendale è causa di esclusione dell’impresa dalla gara, senza attivazione di soccorso istruttorio e anche in caso di silenzio del bando di gara sul punto.

In particolare, l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 46 co.1 e 1-ter del Codice Appalti (ovvero la possibilità per l’impresa di integrare successivamente, a titolo gratuito o oneroso, la documentazione incompleta) non è applicabile all’offerta, mancando sin dall’inizio un elemento essenziale dell’offerta stessa prescritto tassativamente dal Codice (articoli 86 comma 3-bis e 87 comma 4).

Ad affermarlo, recentemente, è stato il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 5873 del 30.12.2015 in cui si dichiara espressamente che:

l’indicazione in sede di offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni) integra un precetto imperativo che etero-integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto e, nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio.

In altri termini, la mancanza di una specifica previsione nella legge di gara (bando e/o capitolato) non giustifica l’omessa indicazione dei costi per la sicurezza aziendale da parte dell’impresa, a causa del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono l’esibizione di tali costi, a pena di esclusione immediata.

Sul punto, per completezza, si segnala comunque che alcune pronunce di merito (tra cui Tar Molise, sent. n. 77/ 2016) hanno recentemente rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione di legittimità, in base al diritto comunitario, della normativa italiana che impone l’esclusione immediata dalle gare per mancata indicazione dei costi di sicurezza, specie nei casi in cui l’offerta economica rispetti, di fatto, determinati parametri minimi di prezzo.

Ad ogni modo, in attesa di una pronuncia definitiva sul tema, è opportuno ricordare le seguenti voci di costo da inserire sempre in offerta:

  1. gli oneri di sicurezza “per le interferenze” (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante);
  2. gli altri oneri di sicurezza “da rischio specifico o aziendali” (variabili, di volta in volta, in base al contenuto complessivo dell’offerta e alle altri voci di costo).

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