Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti riguardano anche gli acquisti sul MEPA?

Postato da il 19 Maggio 2016

Quesito

Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti delle amministrazioni previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?

Risposta

Sì. Posto che l’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice Appalti), rubricato “Principi in materia di trasparenza”, prevede che

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni (...) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”

si ritiene che il richiamo operato dalla norma agli obblighi di pubblicità degli atti di gara previsti dal Decreto Trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), determini un obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione appaltante anche degli atti di gare svolte sul MEPA.

Depone in tal senso l’indicazione fornita dall’ANAC nella FAQ trasparenza n. 17.2:
"Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione".

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