Oneri della sicurezza

In materia di gare pubbliche di appalto, gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, vanno distinti in:

  1. oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI), che non possono essere soggetti a ribasso, trattandosi di costi necessari, finalizzati alla massima tutela dell’integrità dei lavoratori, e
  2. oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che sono aperti al confronto concorrenziale e soggetti a ribasso, e vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinchè la stazione appaltante possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare.

Ciò si evince dalle disposizioni dell’art. 86, c. 3-bis e dell’art. 87, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), che impongono la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla sicurezza, tanto nella fase della "predisposizione delle gare di appalto" (ovvero della predisposizione della documentazione di gara: bando, inviti e richieste di offerta), quanto nella fase della formulazione dell’offerta economica.

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