Farmaci equivalenti: no all’elenco prezzi Anac senza parere AIFA

È indispensabile il parere preventivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al fine di dichiarare l’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi.
In caso contrario è nullo, perché illegittimo, l’elenco prezzi ANAC relativo ai farmaci che sono stati dichiarati equivalenti senza il parere dell’autorità farmaceutica competente.
È quanto ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza del 3 marzo 2016 in cui si afferma che:
E’ illegittima la determinazione adottata senza il previo parere dell’AIFA, titolare di una competenza esclusiva in merito all’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi, in ragione dei riflessi che tali valutazioni sono destinate ad avere sui livelli di assistenza sanitaria nazionali.
La ragione di tale illegittimità risiede, a parere dei giudici, soprattutto nella violazione del D.L. n. 95/2012 (c.d. decreto Spending Review 2), sostituito dal D.L. n.179/2012, secondo cui “nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si devono attenere alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco” (art. 13 bis, co. 11-ter).
In altri termini, in mancanza di valutazione motivata da parte dell’AIFA, le determinazioni sull’equivalenza terapeutica tra dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non, possono risultare parzialmente infondate e/o non pienamente attendibili.
Ciò comporta l’ulteriore conseguenza del necessario annullamento tanto della "Guida alle lettura dei prezzi in ambito sanitario" pubblicata sul sito dell’ANAC, quanto dell’Elenco prezzi vero e proprio, predisposto dall’Osservatorio dei contratti pubblici, in riferimento ai farmaci e/o dispositivi dichiarati arbitrariamente equivalenti.
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