Prezzi di riferimento in sanità

I c.d. prezzi di riferimento in ambito sanitario sono stati previsti dall’art. 17 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, tra le misure di razionalizzazione della spesa sanitaria adottate nell’ambito della Spending Review.

La norma ha attribuito all’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità di vigilanza (AVCP) il compito di pubblicare sul proprio sito web, a partire dal 1° luglio 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva.

L’indagine per la determinazione dei prezzi è stata predisposta dall’Osservatorio sugli acquisti di beni e servizi gestiti direttamente dalle principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale, selezionate attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tra quelle che presentavano la spesa più rilevante in ambito sanitario.

Secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.L. n. 98/2011, l’elaborazione dei prezzi di riferimento da parte dell’Osservatorio doveva avvenire alle “condizioni di maggiore efficienza” dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’AGENAS, ed in presenza di almeno tre rilevazioni.

Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dall’ Osservatorio.

Il percentile è tanto più piccolo (o meglio basso) quanto maggiore risulta essere l’omogeneità del bene o del servizio.

All’esito dell’indagine l’AVCP ha quindi pubblicato gli elenchi dei prezzi di riferimento per le categorie di beni e servizi oggetto di rilevazione (ad oggi: principi attivi, dispositivi medici, ristorazione, pulizia, lavanderia, materiali da guardaroba, cancelleria), fornendo un prezzo di riferimento inferiore al prezzo mediano, che pure è stato pubblicato come ulteriore termine di confronto, vista l’eterogeneità dei beni e servizi considerati.

L’art. 15, comma 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012 (c.d. decreto Spending Review 2), modificando l’art. 17 del D.L. n. 98/2011, ha poi attribuito ai prezzi di riferimento individuati dall’AVCP la natura di "prezzi fissati d’imperio", ovvero imposti ai fini di una rinegoziazione, da parte delle Aziende Sanitarie, di tutti i contratti in essere con i fornitori di beni e servizi, in presenza di differenze significative dei prezzi unitari.

Presupposto per procedere alla rinegoziazione dei contratti è dunque l’esistenza di una differenza significativa dei prezzi, ovvero una differenza superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento.

In caso di mancato accordo con i fornitori entro il termine di 30 giorni dalla proposta dei nuovi prezzi di riferimento, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse.

© Riproduzione riservata

Prezzi di riferimento in sanità: articoli correlati

Farmaci equivalenti: no all’elenco prezzi Anac senza parere AIFA

Postato da Redazione il 21 Marzo 2016 in Pillole di giurisprudenza

È indispensabile il parere preventivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al fine di dichiarare l’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi. In caso contrario è nullo, perché illegittimo, l’elenco prezzi ANAC relativo ai (...)

Prezzi farmaci: i risultati dell’indagine AVCP

Postato da Redazione il 20 Novembre 2013 in Leggi e Prassi

A seguito della rilevazione dei prezzi di riferimento in sanità condotta lo scorso anno nell’ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha pubblicato i risultati (...)

|