Spending Review: rinegoziazione dei contratti di fornitura in Sanità

Al fine di razionalizzare le risorse e di conseguire una riduzione della spesa sanitaria per l’acquisto di beni e servizi, il decreto Spending Review 2 di cui al D.L. n. 95/2012 e s.m. ha previsto l’obbligo delle Aziende Sanitarie di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei prezzi unitari di fornitura che li riconduca ai prezzi di riferimento individuati, per ciascuna categoria di beni e servizi, dalle Centrali regionali per gli acquisti.
L’onere di rinegoziazione dei prezzi unitari contrattualizzati sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni:
- che i prezzi contrattuali superino del 20% i prezzi di riferimento individuati dall’Osservatorio dei contratti pubblici e
- che tale differenza di prezzo non sia giustificata da particolari condizioni tecniche o logistiche della fornitura.
In caso di mancato accordo con i fornitori entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto.
A seguito di rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle nuove gare, le aziende sanitarie possono stipulare nuovi contratti o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratti stipulati da altre aziende sanitarie, o accedendo a convenzioni-quadro di altre regioni.
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