Capacità economica: come si dimostra il fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio?

Postato da il 24 Ottobre 2012

Quesito
Il bando di gara prevedeva il possesso di un fatturato nell’ultimo triennio relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara, da comprovare mediante copia conforme di fatture quietanzate o di certificati di regolare esecuzione. Possiamo produrre i certificati di pagamento rilasciati dalle amministrazioni?

Risposta
Sì. L’art. 41 del Codice appalti indica i documenti con i quali può essere fornita la dimostrazione della capacità economica, rimettendo alle amministrazioni appaltanti l’individuazione di quelli ritenuti più idonei a tal fine: “le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.”
Detti documenti sono costituiti da idonee dichiarazioni bancarie (comma 1, lett. a), dai bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa (comma 1, lett. b), da dichiarazioni concernenti il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni.
Come ha osservato il Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1040/2010, “si tratta di tre categorie di documenti del tutto diversi tra di loro per contenuto e funzioni, le prime (idonee dichiarazioni bancarie) essendo finalizzate ad attestare la affidabilità dell’impresa in relazione al credito; i secondi (bilanci o estratti dei bilanci) essendo finalizzati a dimostrare la situazione (interna) contabile e finanziaria dell’impresa e dunque le sue effettiva capacità imprenditoriali; il terzo (dichiarazione sul fatturato globale e su quello relativo ai servizi e forniture oggetto della gara) essendo piuttosto rivolto alla dimostrazione delle concrete capacità operative dell’impresa concorrente.”
Tali categorie di documenti sono state dal legislatore ritenute tutte ugualmente idonee a fornire la prova della capacità economica e finanziaria di un’impresa concorrente, per cui, i certificati di avvenuto pagamento, che sottendono l’intervenuta regolare esecuzione del servizio, sono certamente idonei ad attestare la necessaria capacità tecnica e finanziaria.

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