Regolamento appalti: primi chiarimenti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti

Postato da Redazione il 23 Novembre 2012

Con la Circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, pubblicata lo scorso 13 novembre sulla G.U.R.I. n. 265, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione di alcune disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti).

Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle numerose modifiche introdotte nell’ultimo anno dai vari decreti-legge del Governo al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti), che hanno comportato un difetto di coordinamento normativo con le medesime disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice.

Le disposizioni del Regolamento oggetto di chiarimento riguardano:

  • gli istituti dell’avvalimento e del subappalto,
  • l’acquisizione del DURC negli affidamenti sotto i 20.000 euro,
  • la natura dei costi della sicurezza,
  • la verifica triennale dei requisiti SOA,
  • le gare di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.

Avvalimento e subappalto

In tema di avvalimento, l’art. 49 comma 10 del Codice Appalti prevede che il contratto debba essere eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, e che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La circolare ministeriale chiarisce che è possibile trasformare l’avvalimento in subappalto nei limiti posti dall’art. 118 del Codice, ovvero:

  • entro il limite del 30% del valore della categoria prevalente, per quanto concerne i lavori,
  • entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, per quanto concerne i servizi e le forniture.

Per cui, a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per meta’ dei requisiti di gara, lo stesso non potra’ divenire subappalto del 50%, ma potra’ mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l’istituto dell’avvalimento per il restante 20%.

DURC

Il decreto-legge n. 70/2011 ha stabilito che per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro, gli aggiudicatari possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC).

La circolare ministeriale chiarisce che, solo per tali contratti, la dichiarazione sostitutiva del DURC e’ ammessa per tutte le fasi in cui il Durc è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione, individuate dall’art. 6, comma 3 del Regolamento, ivi inclusa la fase di stipula del contratto.

Costi della sicurezza

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 lettera e) del Regolamento, tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.

La circolare ministeriale chiarisce che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Verifica triennale dei requisiti SOA

In base al combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 77 del Regolamento, la circolare ministeriale chiarisce che l’impresa in attesa del rilascio del rinnovo dell’attestazione SOA puo’ partecipare alle procedure di gara nel solo caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.

Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria

Relativamente alle gare per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, la circolare ministeriale chiarisce che:

  • in base al combinato disposto degli artt. 125 comma 11 del Codice e 267 comma 10 del Regolamento, l’affidamento diretto e’ ammesso fino all’importo massimo di 40.000 euro;
  • in base al combinato disposto degli artt. 261 comma 1, 266 comma 4 e 267 comma 1 del Regolamento, l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa vige unicamente per gli affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore e’ possibile operare una scelta tra il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ed il criterio del prezzo piu’ basso.

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