Nell’offerta economica vanno indicati i costi della sicurezza se il bando non lo prescrive?

Postato da il 20 Febbraio 2013

Quesito

In qualità di Amministrazione aggiudicatrice, vorremmo sapere se le stazioni appaltanti hanno l’onere, anche per forniture e servizi, di specificare nel bando di gara gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi da interferenze, e l’onere di richiedere ai concorrenti i costi della sicurezza specifici connessi con l’attività dell’impresa.
In particolare, i concorrenti sono tenuti a specificare i costi della sicurezza nell’offerta economica anche se il bando non lo prescrive?

Risposta

Sì.
L’art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti) impongono la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla sicurezza, tanto nella fase della predisposizione della documentazione di gara quanto nella fase della formulazione dell’offerta economica.

Peraltro, anche l’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 (norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

Ciò significa che:

  • le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara, separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, che devono essere quantificati nel DUVRI e per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del Codice appalti);
  • i concorrenti devono indicare nell’offerta economica sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta stessa, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta.

La mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4622/2012)

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