Modalità di presentazione delle offerte: opzione o obbligo?

Postato da il 14 Febbraio 2013

In sede di partecipazione a pubbliche gare d’appalto i concorrenti non hanno una facoltà di opzione della modalità di presentazione delle offerte, ma sono tenuti a rispettare quella indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, la normativa comunitaria sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione non impedisce alle stazioni appaltanti di imporre o di vietare particolari modalità di presentazione fra quelle consentite dalla legge nazionale.

Nello specifico, l’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice appalti) prevede che le domande di partecipazione possano essere presentate:

  • con consegna a mano presso l’ufficio della stazione appaltante;
  • per telefono, purchè confermate per iscritto prima della scadenza del termine di partecipazione;
  • per iscritto, mediante lettera, telegramma, telex, fax o per via elettronica.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nella lettera d’invito le modalità di presentazione delle offerte ed i mezzi di comunicazione prescelti tra quelli previsti dalla norma, e possono anche vietare la consegna a mano delle offerte.

La decisione di quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dell’art. 42 della direttiva 2004/18/CE, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
Il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate.

Consiglio di Stato, sentenza n. 485/2013

In sintesi:

  • le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara o nella lettera d’invito le modalità di presentazione delle offerte prescelte tra quelle previste dall’art. 77 del Codice appalti;
  • i concorrenti sono tenuti a rispettare le modalità di presentazione delle offerte indicate nel bando di gara;
  • le stazioni appaltanti possono anche vietare la presentazione diretta delle offerte mediante consegna a mano.

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