Bando di gara: le norme generali si applicano anche se non previste

Postato da il 6 Novembre 2012

La normativa nazionale in materia di appalti pubblici è contenuta nel D.Lgs. n. 163 del 2006, che detta le disposizioni di carattere generale valide per ogni tipo di appalto e di procedura di gara, salve le eccezioni previste.

Tali disposizioni di carattere generale prevalgono sempre sulle specifiche prescrizioni indicate da ciascuna stazione appaltante nei vari bandi di gara, anche quando non vengono espressamente richiamate.

“Quando la lex specialis della gara non riproduce una norma imperativa dell’ordinamento giuridico soccorre al riguardo il meccanismo di integrazione automatica.
Sicché, la funzione prevalente della normativa dettata in materia di contratti pubblici dal D.Lgs. n. 163 del 2006 comporta che le relative disposizioni entrano a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare.
Consiglio Stato, sent. n. 467/2012

In sintesi:

  • Le disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 si applicano a tutte le procedure di gara d’appalto, salve le eccezioni previste.
  • Le disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 si applicano anche se non espressamente richiamate nel bando di gara.
  • Le disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevalgono sempre sulle eventuali disposizioni contrarie dettate nel bando di gara.

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