Errore offerta economica: prevale quella in lettere

Postato da Redazione il 4 Gennaio 2016

Se in una gara d’appalto un concorrente sbaglia l’indicazione dell’offerta economica e genera una difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l’Amministrazione.

É quanto ha affermato il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza 13 novembre 2015 n. 10:

In una gara pubblica finalizzata all’affidamento di lavori, servizi o forniture, in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e l’offerta espressa in lettere, prevale l’offerta espressa in lettere, a norma dell’art. 119 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Consiglio di Stato ha così affermato la prevalenza del criterio che privilegia il prezzo indicato in lettere, di cui all’art. 119 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, rispetto al diverso criterio risolutivo previsto dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924 che, in caso di difformità tra il prezzo indicato in lettere e il prezzo indicato in cifre, stabilisce la prevalenza del prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione.

Nello specifico il Consiglio di Stato, pur riconoscendo ancora valido il principio codificato dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924, evidenzia che lo stesso, essendo diretto a garantire l’interesse economico-finanziario della Amministrazione, si presta meglio ad essere applicato alle procedure ad evidenza pubblica riguardanti la conclusione di contratti passivi, quali la vendita e la locazione di beni.

Diversamente, il principio posto dall’art. 119 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 con l’affermare, in caso di prezzi discordanti, la prevalenza del prezzo indicato in lettere, garantisce non solo una maggiore ponderazione in sede di formulazione dell’offerta ma al contempo assicura sia il rispetto della par condicio tra i concorrenti che la tutela della concorrenza cui risulta ispirata l’intera normativa di settore.

Per tale ragione il principio contenuto nell’art. 119 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 deve considerarsi principio di portata generale e quindi deve trovare applicazione in tutte le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, sia esso determinato mediante offerta a prezzi unitari sia mediante ribasso sull’elenco prezzi o mediante ribasso sull’importo dei lavori.

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