Piani Anticorruzione: obbligo di adozione entro il 31 marzo 2013

Postato da Redazione il 16 Gennaio 2013

L’art. 34-bis del Decreto n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis) ha differito al 31 marzo 2013 il termine per l’adozione dei Piani di prevenzione della corruzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali.

Si tratta in particolare dei Piani triennali previsti dalla recenteLegge Anticorruzione, finalizzati a prevenire e ridurre i diffusi fenomeni di corruzione negli uffici delle pubbliche amministrazioni e a diffondere la cultura della legalità.

In virtù del predetto differimento, la CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, ha segnalato al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed al Capo Dipartimento della funzione pubblica la necessità di scongiurare il rischio che si manifestino, da parte delle singole amministrazioni, comportamenti molto differenziati:
dal totale inadempimento ad adempimenti parziali, dettati dalla preoccupazione delle responsabilità dirigenziali previste dalla Legge Anticorruzione.

Nello specifico, con lettera del 3 gennaio 2013, la CIVIT ha sollecitato il Dipartimento della funzione pubblica ad adottare in tempi brevi, e tali da consentire alle amministrazioni di adempiere entro il 31 marzo, i provvedimenti e le iniziative previste dal comma 4 della Legge Anticorruzione, ovvero:

  1. la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, alle cui linee guida devono conformarsi i Piani anticorruzione delle singole amministrazioni;
  2. la definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
  3. la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
  4. la definizione dei criteri di rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e delle misure necessarie per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

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