Subappalto

Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a un terzo l’esecuzione parziale o totale dell’opera o del servizio che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente contratto di appalto.

Il subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto principale di appalto:
entrambi i contratti hanno in comune una delle parti, cioè l’appaltatore, che però nel subappalto assume anche il ruolo di committente.

Nel settore dei contratti pubblici il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), ed è il contratto in virtù del quale talune prestazioni aggiudicate dall’Amministrazione a seguito di una procedura di gara d’appalto non sono eseguite dall’appaltatore aggiudicatario con la propria organizzazione di mezzi e di personale, ma sono da questi affidate ad altri soggetti giuridici, che non hanno partecipato alla gara ma possiedono i requisiti di capacità prescritti dall’Amministrazione per l’esecuzione dell’appalto.

Pertanto, al fine di prevenire il rischio che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti privi dei requisiti di capacità necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, il subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante deve prevedere negli atti di gara la possibilità di fare ricorso al subappalto, così come i concorrenti devono manifestare già nell’offerta di gara la volontà di ricorrere al subappalto, attraverso l’indicazione delle parti dei lavori, forniture o servizi che intendono subappaltare.

In ogni caso, il subappalto è ammesso sino al limite massimo del 30% dell’importo complessivo dell’appalto (nei contratti di forniture e servizi) o dell’importo della categoria prevalente (nei contratti di lavori) e non è ulteriormente sub-affidabile.

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