Subappalto necessario: superfluo il nome del subappaltatore

Negli appalti di lavori pubblici non è obbligatoria l’indicazione nominativa del subappaltatore anche nelle ipotesi di “subappalto necessario”, ovvero nei casi in cui l’appaltatore, ai fini della partecipazione alla gara, non sia adeguatamente qualificato per l’esecuzione di lavorazioni a qualificazione obbligatoria.
Lo ha affermato, superando in tal modo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, precisando che:
L’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni.
Sul tema va ricordato che, in base al Regolamento Appalti, negli appalti di lavori è sufficiente che il concorrente, singolo o associato, sia qualificato per la categoria di lavorazioni prevalente, purché per l’importo totale dei lavori.
In presenza però di lavorazioni c.d.“a qualificazione obbligatoria” indicate dall’art. 107 comma 2 del Reg., il concorrente sprovvisto di qualificazione deve necessariamente subappaltare i lavori, anche scorporabili, a favore di imprese provviste della relativa indispensabile qualificazione.
Si applicano, allora, le norme generali sul subappalto dettate dal Codice, che prescrivono (soltanto) l’indicazione in sede di gara delle lavorazioni da subappaltare e non anche del nome del subappaltatore, specie se il concorrente principale non è in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori.
In caso contrario, hanno precisato i Giudici, si avrebbe un’ingiustificata duplicazione dei requisiti per il subappalto, non prevista da alcuna norma di legge.
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