Lavori pubblici: nuove regole di qualificazione

Postato da Redazione il 3 Aprile 2014

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2014 il Decreto Legge n. 47/2014 ”Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, contenente rilevanti novità in materia di qualificazione nei lavori pubblici.

L’art. 12 del Decreto stabilisce che nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà con proprio decreto a rivedere le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Appalti) e le c.d. categorie superspecializzate (SIOS) di cui all’art. 107 del medesimo Regolamento.

Ricordiamo che a seguito di ricorso presentato dall’AGI (Associazione Imprese Generali), il Consiglio di Stato aveva espresso il parere n. 3014/2013 di illegittimità delle seguenti disposizioni del Regolamento Appalti:

  • Art. 107 comma 2, art. 109 comma 2, Allegato A, laddove non consentono ad un’impresa in possesso di attestazione SOA per una categoria generale OG, di eseguire direttamente, anche in mancanza delle relative qualificazioni, le lavorazioni delle categorie scorporabili di cui l’appalto si compone. Tali norme risultano in contrasto con l’art. 109 comma 1 del Regolamento, che invece legittima l’impresa qualificata per la categoria prevalente ad eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’appalto, e comportano ogni volta la necessità del concorrente di ricorrere al subappalto, se si tratta di categorie a qualificazione obbligatoria, oppure al raggruppamento temporaneo verticale, se si tratta di categorie superspecializzate.
  • Art. 85 comma 1 lett. b) nn. 2 e 3, laddove limita la possibilità per l’impresa di utilizzare, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA, i lavori subappaltati qualora abbia subappaltato più del 30% nel caso di categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40% nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria.

Con il D.P.R. del 30 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2013, è stato poi disposto l’annullamento delle suddette disposizioni del Regolamento Appalti, conformemente al parere n. 3014/2013 del Consiglio di Stato.

Effetti dell’annullamento degli artt. 107 c.2, 109 c.2 e Allegato A del D.p.r. n. 207/2010

A seguito dell’intervenuto annullamento degli artt. 107 comma 2, 109 comma 2 e Allegato A del Regolamento Appalti, il concorrente qualificato per la sola categoria prevalente può assumere direttamente anche le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili, anche se tali categorie risultano a qualificazione obbligatoria o superspecializzate, a condizione che la classifica posseduta nella categoria prevalente copra anche l’importo delle categorie scorporabili da eseguire direttamente.

Viene così meno l’obbligo di ricorrere al subappalto per l’intera categoria a qualificazione obbligatoria, nonchè l’obbligo di ricorrere al RTI verticale nel caso di categorie superspecializzate.

In ogni caso, il Bando o la Lettera di Invito devono continuare ad indicare tutte le categorie scorporabili (se superiori al 10% dell’importo dell’appalto o ad € 150.000) che, a discrezione del concorrente, potranno essere:

  • eseguite direttamente, o
  • affidate in subappalto ad impresa qualificata, o
  • assunte ricorrendo al RTI verticale.

Effetti dell’annullamento dell’art. 85 comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del D.p.r. n. 207/2010

A seguito dell’intervenuto annullamento dell’art. 85 comma 1 lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento Appalti, l’AVCP, nel fornire chiarimenti alle SOA sul sistema di qualificazione, con il Comunicato n. 1/2014 ha stabilito che, in caso di subappalto superiore al 30% o al 40%, l’impresa affidataria:

  1. può utilizzare, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile subappaltata, l’intero importo dei lavori eseguiti direttamente in tale categoria; oppure
  2. può utilizzare una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30% o del 40%) per la qualificazione nella categoria prevalente o, in alternativa, per ripartirla tra categoria prevalente e categoria scorporabile.

Si attende ora il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, prima della programmata riformulazione delle norme regolamentari annullate, disciplini in via transitoria il complesso sistema di qualificazione dei lavori pubblici, fornendo indicazioni pratiche agli operatori del settore.

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