Lotti di gara, suddivisione in

Nel sistema degli appalti pubblici, il “lotto di gara” identifica una specifica parte dell’oggetto dell’appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803).

La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, che devono operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un’autonoma funzionalità ed utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva.

La suddivisione dell’appalto in lotti di gara presuppone almeno tre condizioni di legittimità:

  1. la natura funzionale del lotto, come sopra specificato;
  2. la possibilità tecnica di realizzazione, e
  3. la convenienza economica per la stazione appaltante.

Sussistendo tali condizioni, il frazionamento dell’appalto diventa poi doveroso se è anche diretto a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alla commessa pubblica.

Come infatti prescritto dall’art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti".

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti hanno dunque un preciso obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un’unica procedura ad evidenza pubblica, dimostrando i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

In ogni caso, la suddivisione in lotti, anche quella diretta a favorire l’accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese, non deve violare il divieto di frazionamento artificioso dei contratti posto dall’art. 29, comma 4, del Codice appalti.

La ratio della norma è quella di evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero frazionare un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, ottenendo lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”.

Analoga finalità pro-concorrenziale trova conferma anche nell’art. 125, comma 13, del Codice, che vieta l’artificioso frazionamento dell’appalto al fine di sottoporre l’affidamento alle procedure negoziate in economia.

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