Nuove Direttive Europee sugli Appalti Pubblici

Postato da Redazione il 31 Marzo 2015

Sulla G.U.U.E. del 28.3.2014 sono state pubblicate tre diverse direttive:

  • la Direttiva 2014/23/UE, per le concessioni;
  • la Direttiva 2014/24/UE, per gli appalti pubblici nei settori ordinari (che abroga la precedente direttiva 2004/18/CE);
  • la Direttiva 2014/25/UE, per gli appalti pubblici nei settori speciali (che abroga la precedente direttiva 2004/17/CE).

Le nuove direttive UE sono entrate in vigore il 17 aprile 2014: data da cui decorre, per gli Stati membri, il termine biennale di recepimento.

A tal fine in Italia sarà pubblicato un nuovo “Codice dei contratti pubblici”, in luogo dell’attuale D.lgs. 163/2006 (Codice appalti).

Innovazioni utili per imprese e PP.AA.

La nuova normativa mira soprattutto a rendere più "flessibili" le procedure di gara per le PP.AA. che dovranno svolgersi in tempi più brevi.

Per aumentare l’efficienza sono state introdotte due nuove procedure caratterizzate da grande flessibilità e discrezionalità dell’Amministrazione: la "procedura competitiva con negoziazione" e il “partenariato per l’innovazione”.

La procedura competitiva con negoziazione ha i tratti tipici di una procedura ristretta, ma con una selezione progressiva delle offerte. Ciò significa che le amministrazioni potranno negoziare con i partecipanti le offerte iniziali e via via quelle successive, esclusa l’offerta finale (art. 29, direttiva 2014/24/UE).

Il partenariato per l’innovazione invece si basa sul confronto tra gli offerenti nel proporre soluzioni innovative a specifiche esigenze dell’Amministrazione. L’obiettivo è sviluppare prototipi non facilmente reperibili sul mercato.
Una volta selezionato l’offerente più idoneo, le PP.AA. potranno acquisire il bene o il servizio innovativo direttamente da lui, senza separato appalto (art. 30, direttiva 2014/24/UE).

La nuova direttiva 2014/24/UE ridefinisce, infine, due procedure già note:

  • il dialogo competitivo, che è esteso a tutti i tipi di appalto e non più solo agli “appalti particolarmente complessi”; e
  • la procedura negoziata senza bando, che invece è ulteriormente circoscritta per evitare comportamenti poco trasparenti o anticoncorrenziali da parte delle amministrazioni.

Per ridurre il più possibile i tempi procedurali, sono inoltre previste delle consultazioni preliminari che le Amministrazioni potranno svolgere prima di indire ogni gara. Così i potenziali concorrenti saranno informati (in anticipo) sulle esigenze della PA e sui requisiti che essa intenderà richiedere alle imprese volta per volta.

Inoltre, sempre in linea con l’obiettivo di ridurre i tempi di gara, saranno ridotti i termini minimi per la presentazione delle offerte (artt. 27, 28 della direttiva):

  • 35 giorni dalla pubblicazione del bando (invece degli attuali 52 gg.) in caso di procedura aperta, riducibili a 15 giorni se l’Amministrazione ha pubblicato un avviso di preinformazione;
  • 30 giorni (in luogo degli attuali 37 gg.) in caso di procedura ristretta.

Stop al criterio del prezzo più basso

Le nuove direttive dichiarano, finalmente, il favor per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, salvo particolari normative nazionali sui prezzi di beni e servizi, non si potrà più scegliere il criterio del prezzo più basso (art. 67, direttiva 2014/24/UE).

Al contrario, la direttiva invita le Amministrazioni a seguire un approccio innovativo, basato sul miglior rapporto costo/efficacia (cd. “best price-quality ratio”), che terrà conto anche dei parametri qualitativi, sociali e ambientali di un’offerta.

Incentivi alle piccole e medie imprese (PMI)

Per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), le Amministrazioni sono invitate a suddividere la gara in lotti e, in caso contrario, dovranno darne conto espressamente nel bando.

Il criterio di riparto potrà essere quantitativo (entità dei singoli appalti corrispondente alla capacità delle PMI), oppure qualitativo (oggetto dell’appalto attinente ai settori di specializzazione delle singole imprese) (art. 46 direttiva cit.).

Inoltre, non potrà più richiedersi in automatico alle imprese un minimo di fatturato “superiore a tre volte il valore stimato” dell’appalto, come invece è attualmente previsto.

Infine, la nuova direttiva prevede l’importante novità del pagamento diretto ai subappaltatori (su loro espressa richiesta alla stazione appaltante), per lo più piccole e medie imprese spesso sottoposte al rischio di insolvenza da parte del contraente principale (art. 71 direttiva cit.).

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e comunicazioni elettroniche

Per semplificare gli oneri informativi e burocratici a vantaggio delle imprese, una novità importante riguarda l’introduzione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 59 direttiva cit.).

Esso avrà la funzione di:

  1. sostituire i certificati rilasciati all’impresa da autorità pubbliche o da terzi;
  2. autocertificare l’assenza di cause di esclusione dalla gara;
  3. attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando e dei criteri oggettivi di selezione nelle procedure ristrette e negoziate.

La verifica delle dichiarazioni rese, attraverso la documentazione originale, potrà essere successivamente richiesta dall’Amministrazione al solo aggiudicatario.

Inoltre, un vantaggio ulteriore per le imprese concorrenti consisterà nell’uso sempre maggiore di mezzi elettronici di comunicazione e trasmissione dati (art. 22 direttiva cit.).

Gli Stati membri dovranno, infatti, provvedere affinché tutte le comunicazioni tra Amministrazioni e imprese concorrenti siano eseguite per via elettronica. Ciò significa che i fornitori potranno partecipare a procedure di “appalto on-line” in tutto il mercato unico europeo.

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