Commissione di gara

Nelle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione e la scelta della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera ai sensi dell’art. 84, commi 1, 2, 3 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

La commissione giudicatrice deve essere:

  • nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  • composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;
  • esperta nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.

Nomina dei commissari

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  1. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
  2. professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

La ratio sottesa alla disciplina sulle modalità di nomina della Commissione giudicatrice costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Pertanto, secondo la giurisprudenza, tale disciplina è espressiva di un principio generale applicabile anche alle procedure di evidenza pubblica non disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (Consiglio Stato, sent. n. 27/2012).

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