Commissione giudicatrice: esperti nel settore d’appalto

Postato da Redazione il 23 Novembre 2015

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è indispensabile che i membri della Commissione giudicatrice abbiano esperienza nell’area complessiva di attività in cui ricade l’oggetto dell’appalto;
non è invece richiesta una altrettanto specifica competenza in tutte le materie tecniche e scientifiche riguardanti gli elementi oggetto di valutazione dell’offerta, descritti dal bando o dal capitolato.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato sez. IV con sentenza n. 4316/2015, conformandosi ad un precedente orientamento della giurisprudenza secondo cui:

il requisito generale dell’esperienza nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto, previsto dall’articolo 84, co. 2 del d.lgs. 163/2006, deve essere inteso gradatamente, in modo coerente con la complessiva prestazione da affidare.

In altri termini, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto della gara, in quanto è la Commissione nella sua unitarietà che deve garantire un certo grado di conoscenze tecniche richieste, in conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Concretamente, il requisito della competenza tecnica della Commissione può ritenersi sussistente se la prevalenza dei commissari è portatrice di una specifico know how nel settore (o area tematica) a cui il singolo appalto si riferisce, mentre i restanti membri vantano una competenza generale in materia di gare pubbliche.

Al riguardo la sentenza, riprendendo altre pronunce precedenti, ha anche precisato che la competenza specifica nel settore oggetto della gara si determina, in capo ai singoli membri della Commissione, sulla base del titolo di studio posseduto dagli stessi.

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