Commissione giudicatrice e seggio di gara: rispettive competenze

In caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze.
In tal caso non risulta violato il principio di "unicità della commissione di gara".
É quanto ha stabilito il Consiglio di Stato sez. III con la sentenza n. 4190/2015, richiamando l’art. 283, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti):
Le attività prive di qualsiasi discrezionalità ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, dal seggio di gara, anche in composizione monocratica;
al contrario la valutazione delle offerte tecniche deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice.
Ciò significa che al seggio di gara (costituito da organi non tecnici della stazione appaltante) possono essere affidate le attività di:
- esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
- comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche;
- apertura, lettura e attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche.
Tali attività, non richiedendo alcun giudizio di tipo discrezionale, possono svolgersi a cura del Seggio di gara, anche in composizione monocratica, ovvero a cura dello stesso Responsabile del procedimento.
Al contrario, alla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, competono necessariamente la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, trattandosi di attività caratterizzate da elevati margini di discrezionalità tecnica.
La commissione deve procedere a tali valutazioni in sedute riservate provvedendo, poi, alla assegnazione dei punteggi nel rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara, per ogni elemento di valutazione.
© Riproduzione riservata
Potrebbe interessarti anche:
Nuovo Codice Appalti. Adottato il disegno di legge delega (ddl).

La Commissione Lavori Pubblici al Senato ha adottato, lo scorso 8 aprile 2015, il nuovo testo base del disegno di legge delega (ddl) al Governo, per il recepimento delle nuove direttive UE e la conseguente adozione di un (...)
Le buste delle offerte tecniche vanno aperte in seduta pubblica o riservata?

Quesito Alcune Amministrazioni ci comunicano la data delle sedute pubbliche di gara soltanto per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. (...)