Termini pagamenti PA: si applicano anche al settore edile

Postato da Redazione il 30 Gennaio 2013

La nuova disciplina sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012 si applica a tutti i contratti pubblici stipulati dal 1° gennaio 2013 e relativi a tutti i settori produttivi, incluso il settore edile.

E’ quanto ha chiarito il Ministero per lo Sviluppo Economico nella circolare prot. n. 1293 del 23 gennaio 2013, con cui ha specificato che, pur mancando nel decreto l’esplicito riferimento ai lavori pubblici, l’ambito di applicazione delle nuove norme è da intendersi riferito a tutti i contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, per ragioni di sostanziale uniformità normativa tra i vari settori a livello sia comunitario che nazionale.

Pertanto, nel settore dei lavori pubblici, le disposizioni del d.lgs. n. 192/2012 prevalgono su quelle del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione dettate sui termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo e sulla misura degli interessi di mora.

Termini pagamento rate di acconto e di saldo

Il Ministero ha chiarito che l’art. 141 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006) e l’art.143 del Regolamento di attuazione (D.p.r. n. 207/2010), relativi ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo di lavori pubblici, non sono compatibili con i nuovi termini massimi previsti dal decreto n. 192/2012.

Pertanto:

  • il termine di 45 giorni previsto per l’emissione del certificato di pagamento a decorrere dalla maturazione del SAL (art. 143 c.1 del Regolamento) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, comunque non superiore a 45 giorni);
  • il termine di 90 giorni previsto per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo (art. 141 c.9 del Codice e art. 143 c. 2 del Regolamento) deve essere inteso come ridotto al termine massimo di 30 giorni (salvo che negli atti di gara e nel contratto sia pattuito un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni).

Misura degli interessi moratori

Il Ministero ha chiarito che gli artt. 142 e 144 del Regolamento, relativi agli interessi per ritardato pagamento del corrispettivo dei contratti di lavori pubblici, non sono compatibili con le nuove modalità di determinazione della misura degli interessi previsti dal decreto n. 192/2012.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli acconti e del saldo, il tasso degli interessi di mora è sempre pari al tasso d’interesse legale maggiorato di 8 punti percentuali.

Invece, nel caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi ancora applicabile l’art. 144 c.1 del Regolamento, che prevede il tasso legale degli interessi per i primi 60 giorni e, solo in caso di ulteriore ritardo, il tasso d’interesse legale maggiorato di 8 punti percentuali.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

Termini pagamenti PA: le novità del Decreto n. 192/2012

Postato da Redazione il 11 Gennaio 2013 in Leggi e Prassi

Dal 1° gennaio 2013 vige la nuova disciplina sui termini e sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali introdotta dal D.Lgs. n. 192/2012, che ha modificato numerose norme del precedente D.Lgs. n. 231/2002. Nuovi (...)