Termini pagamenti PA: le novità del Decreto n. 192/2012

Postato da Redazione il 11 Gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 vige la nuova disciplina sui termini e sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali introdotta dal D.Lgs. n. 192/2012, che ha modificato numerose norme del precedente D.Lgs. n. 231/2002.

Nuovi termini di pagamento

Tutti i nuovi contratti di fornitura di beni e servizi conclusi con una P.A. devono prevedere un termine massimo di pagamento di 30 giorni (o di 60 giorni "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione") decorsi i quali scatta automaticamente per il fornitore il diritto agli interessi di mora.

Se il contratto non prevede alcun termine di pagamento, si applicano i seguenti termini legali:

  • 60 giorni, se l’ente pubblico è un ente che fornisce assistenza sanitaria o un’impresa pubblica partecipata dallo Stato, dalle Regioni, dalle province o dagli enti locali;
  • 30 giorni, per le altre pubbliche amministrazioni.

Oltre agli interessi di mora, in caso di mancato pagamento nei termini da parte della P.A., il fornitore ha diritto al risarcimento del danno, quantificato in via forfettaria 40 euro, e dei costi di recupero delle somme dovute.

Decorrenza degli interessi di mora

Se la P.A. non rispetta i termini di pagamento previsti, il fornitore non è tenuto a trasmettere la lettera di formale “messa in mora del debitore”, perchè gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

In particolare, gli interessi moratori decorrono:

  • dalla data di ricevimento della fattura da parte della P.A.;
  • dalla data di consegna della merce o dalla data di prestazione dei servizi, quando la fattura è anticipata o quando non è certa la data di ricevimento della fattura;
  • dalla data di accettazione o della verifica di conformità della merce o dei servizi eventualmente prevista nel contratto, se la fattura non è successiva a tale data.

Gli interessi di mora sulle somme dovute vanno calcolati aumentando di 8 punti percentuali il tasso legale di riferimento che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ogni semestre dell’anno (ad oggi pari al 2,5%).
Pertanto, l’attuale tasso degli interessi moratori è del 10,5%.

Nullità delle clausole difformi

Un’altra importante modifica introdotta dal Decreto n. 192/2012 concerne le ipotesi di nullità delle clausole del contratto che contengono previsioni difformi dalla disciplina prevista.

In particolare, sono nulle le clausole:

  1. che predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura;
  2. che escludono l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero delle somme dovute;
  3. che risultano “gravemente inique” per il fornitore/creditore in relazione al principio di buona fede e correttezza comunemente applicato nella prassi commerciale.

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