Termine per impugnare l’esclusione: decorre dalla conoscenza in seduta di gara

Postato da Redazione il 5 Agosto 2015

Il termine per impugnare l’esclusione da una gara d’appalto decorre dalla piena conoscenza, da parte dei rappresentanti della ditta esclusa, della decisione di esclusione adottata nel corso della seduta pubblica di gara.

É quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3126/2015, riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

“la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79 comma 5 del codice dei contratti pubblici”.

Ciò significa che, ai fini dell’impugnativa dell’atto di esclusione, il ricorso deve essere proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti, non già dalla comunicazione scritta di esclusione a norma del citato art. 79, bensì dalla pronuncia di detta esclusione avvenuta in seduta pubblica di gara, se in tale seduta è presente un rappresentante del concorrente escluso.

Nella medesima sede il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che, qualora contestualmente alla esclusione del concorrente venga dichiarata, nella medesima seduta di gara, anche l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente, questi diviene inevitabilmente “controinteressato” in una eventuale procedura di impugnazione proposta dal concorrente escluso.

Ciò comporta che l’eventuale ricorso avverso il provvedimento di esclusione deve essere notificato, a cura del concorrente escluso, anche nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, avendo quest’ultimo interesse al mantenimento dell’esito della gara.

Da ultimo la sentenza n. 3126/2015 ribadisce un principio già più volte affermato in giurisprudenza, secondo il quale:

“... non spetta alcuna legittimazione a contestare gli esiti della gara o comunque il suo svolgimento al concorrente escluso dalla gara per il quale l’atto di esclusione non sia stato in qualche modo rimosso”.

Nello specifico, qualora in sede di giudizio venga confermata l’esclusione del concorrente dalla gara, questi non può più in alcun modo ricorrere, sotto altri e diversi aspetti, avverso la procedura di gara dalla quale è stato estromesso, venendo meno in capo allo stesso ogni interesse attuale e concreto in relazione all’esito della gara.

Vedi anche: Come contestare l’esclusione da una gara d’appalto

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