Stipulazione contratti elettronici: chiarimenti dall’AVCP

Con la Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di stipula dei contratti elettronici tra pubbliche amministrazioni e imprese private.
In seguito alle modifiche dell’art. 11, comma 13, del Codice Appalti ad opera del Decreto Sviluppo bis (Decreto-legge n. 179/2012 e s.m.), si erano aperte delle questioni interpretative circa l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e la portata dei nuovi obblighi di applicazione delle modalità elettroniche.
L’AVCP ha quindi chiarito in primo luogo che l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda le sole tipologie di contratti pubblici soggetti alla disciplina del Codice appalti (D.lgs. n. 163/2006) e definiti dall’art. 3 del Codice stesso, ovvero:
- contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di lavori o l’acquisizione di forniture e servizi;
- accordi quadro;
- contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- contratti di disponibilità;
- contratti di partenariato pubblico privato.
In ordine alle nuove modalità di stipulazione (in forma cartacea o elettronica) dei contratti pubblici l’AVCP ha poi ritenuto che le nuove disposizioni siano da interpretare nel senso che:
- il contratto mediante atto pubblico notarile può essere stipulato solo in modalità elettronica, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.);
- il contratto in forma pubblica amministrativa può essere stipulato solo con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
- il contratto mediante scrittura privata può invece essere stipulato con modalità cartacea o elettronica, a scelta della stazione appaltante.
Quanto al significato dell’espressione “modalità elettronica” prevista dal nuovo art. 11 comma 13 del Codice appalti, l’Autorità ha infine chiarito che, quando il contratto viene siglato mediante la forma pubblica amministrativa, l’autenticazione della firma elettronica può anche avvenire mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, purchè la firma autografa venga apposta in presenza dell’Ufficiale rogante dotato di firma digitale, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale.
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