Spese di pubblicazione bandi di gara: quali vanno rimborsate all’Amministrazione?

Postato da il 8 Aprile 2014

Quesito

Alcune Amministrazioni richiedono alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici il rimborso, in parti uguali, delle spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani. E’ corretta questa modalità di rimborso?

Risposta

No. L’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) conv. in Legge n. 221/2012 prevede espressamente che: “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.

Le spese poste a carico dell’aggiudicatario sono dunque quelle relative alle sole pubblicazioni previste nel secondo periodo degli artt. 66 comma 7 e 122 comma 5 del Codice Appalti, ovvero le sole pubblicazioni sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Ciò comporta che le ulteriori spese di pubblicità legale dei bandi di gara sulla GURI restano a carico delle Amministrazioni appaltanti e non possono essere computate ai fini del rimborso da parte dell’aggiudicatario.

Inoltre, nelle Linee Guida “Trasparenza e Pubblicità” degli appalti pubblici pubblicate da Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - Organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), risulta chiaramente specificato che, in caso di suddivisione del bando di gara in più lotti, con riferimento agli oneri economici posti a carico degli aggiudicatari di appalti pubblici dall’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, in assenza di uno specifico dettato normativo “i costi debbano essere ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto” .

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