Spending Review Sanità: riduzione del 10% delle forniture in corso

Postato da Redazione il 11 Marzo 2013

Nell’ambito delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi destinati agli enti del SSN, l’art. 1 comma 131 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha modificato l’art. 15 comma 13 lett.a) del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012 (c.d decreto Spending Review), prevedendo l’ulteriore obbligo, dal 1° gennaio 2013, di riduzione del 10% dei volumi di fornitura contrattualmente in essere con i fornitori di beni e servizi in ambito sanitario.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013, il nuovo art. 15 comma 13 lett.a) del decreto Spending Review dispone testualmente che:
“gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 (...)”.

In esecuzione della suddetta norma, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 95/2012 (7 luglio 2012) e fino al 31 dicembre 2012, le Amministrazioni pubbliche hanno proceduto a richiedere ai fornitori di beni e servizi in ambito sanitario (esclusi i soli farmaci) la riduzione del 5% dei volumi di fornitura contrattualmente definiti, in modo tale da comportare, per ciascun contratto di fornitura in corso, una riduzione del 5% dell’importo complessivo contrattualizzato.

Prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1 della Legge di stabilità 2013, l’ultimo periodo dell’art. 15 comma 13 lett.a) del decreto Spending Review già precisava che “Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2012 per la fornitura di dispositivi medici” , lasciando così intendere che soltanto per gli altri beni e servizi forniti in ambito sanitario e diversi dai dispositivi medici l’obbligo di riduzione sarebbe stato protratto oltre la data del 31 dicembre 2012.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo obbligo di riduzione del 10%, della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario è stato introdotto nella norma prima dell’inciso “tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012” e dunque non si applica ai contratti di fornitura di dispositivi medici.

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