Si può presentare un’offerta superiore alla base d’asta?

Postato da il 26 Febbraio 2015

Quesito

In una gara d’appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si può presentare un’offerta economica superiore all’importo a base d’asta?

Risposta

In tema di appalti pubblici vige un generale divieto di presentare offerte d’importo superiore rispetto all’importo a base d’asta fissato dalla stazione appaltante, a meno che non sia la stessa stazione appaltante a prevedere espressamente negli atti di gara la possibilità di presentare anche offerte in aumento.

Il combinato disposto degli artt. 82, 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti) e 283, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento appalti), conduce infatti a ritenere che sia normativamente previsto il divieto di offerte in aumento anche in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

"La disciplina dettata dal codice degli appalti e dal relativo regolamento di esecuzione consente alle amministrazioni di scegliere discrezionalmente le modalità di formulazione dell’offerta economica, fissandone, anche in caso di utilizzo di prezzi unitari, la base d’asta non superabile in sede di offerta" (così T.A.R. Lombardia Milano, n. 2512/2014).

Anche l’ANAC (ex AVCP) considera che gli affidamenti di contratti avvenuti ad importi superiori ai valori posti a base di gara siano "in contrasto con i principi generali di correttezza, trasparenza ed economicità sanciti dall’art. 2 del codice dei contratti".

Il divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti, nelle ipotesi in cui siano offerti importi superiori ai valori posti a base di gara, occorre ritenere dette offerte inammissibili e procedere all’esclusione delle stesse; qualora, poi, tutte le offerte pervenute risultino inammissibili dovrà procedersi all’avvio di una nuova procedura previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 56 comma 1, lett. a) del codice; "ciò, al fine ultimo di consentire uno svolgimento corretto e trasparente del confronto competitivo, che avrebbe potuto coinvolgere eventuali operatori economici inizialmente disincentivati a partecipare ad una gara il cui valore massimo era ritenuto inadeguato alla copertura dei costi di produzione ovvero al conseguimento di sufficienti margini di profitto" (cfr. Deliberazione AVCP n. 7, del 19 gennaio 2011; Deliberazione AVCP n. 12, del 10 aprile 2013).

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