Risoluzioni contrattuali per "errore grave": vanno sempre dichiarate a pena di esclusione

Postato da Redazione il 9 Maggio 2014

Le imprese partecipanti ad una pubblica gara d’appalto hanno sempre l’obbligo di dichiarare le precedenti risoluzioni contrattuali causate da "errore grave nell’esercizio dell’attività professionale", anche se disposte da parte di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce la gara.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 2289 del 5 maggio 2014, precisando che l’obbligo di dichiarare le pregresse risoluzioni contrattuali in fase di partecipazione alla gara è imposto a pena di esclusione dall’art. 38, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.163/2006 (Codice Appalti), senza possibilità di successiva integrazione.

“Si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla stazione appaltante, la stessa o altra, perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova”.
(Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289)

L’esclusione per errore grave ex art. 38, comma 1, lettera f), quindi,non deve necessariamente fare riferimento a rapporti intercorsi con la medesima amministrazione che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell’impresa, dunque anche a rapporti pregressi con altre stazioni appaltanti (cfr. AVCP, Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010).

L’errore grave, infatti, è strettamente connesso alla reale capacità tecnica e professionale dell’imprenditore.

La dichiarazione imposta dalla norma è pertanto un adempimento necessario – a prescindere dalla previsione del bando di gara – che serve a fornire elementi oggettivi per le determinazioni della stazione appaltante.

L’accertamento della rilevanza dell’"errore grave" spetta unicamente alla stazione appaltante, cosicchè il concorrente non può operare alcuna valutazione in sede di domanda di partecipazione e quindi di "scelta" di dichiarazione in proposito.

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