Regolarizzazione: vale solo per i documenti già prodotti

Se un concorrente produce in gara una documentazione sui requisiti di partecipazione errata o incompleta, può invocare il principio di regolarizzazione documentale di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 ed evitare così l’esclusione dalla gara.
Il rimedio della regolarizzazione è però consentito soltanto se l’errore od omissione è squisitamente formale e se il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, in modo tale da non alterare la par condicio dei concorrenti.
Non è possibile invocare il principio di regolarizzazione nel caso in cui il concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione prescritta nel bando di gara a pena di esclusione.
“Solo qualora la documentazione prodotta da un concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l’Amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario “modus procedendi”, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.”
Consiglio di Stato, sent. n. 467/2012
In sintesi:
- la regolarizzazione è ammessa solo quando il documento è già stato presentato in sede di gara;
- la regolarizzazione può essere disposta solo quando non altera, in concreto, la par condicio tra i concorrenti;
- la regolarizzazione può riguardare carenze ed errori di natura solo formale.
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