Regolarizzazione: l’omissione di una dichiarazione obbligatoria non è sanabile

L’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell’esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l’esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione.
Tuttavia, i limiti che in generale incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete sono molto stringenti, dovendo conciliarsi con la esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.
Nella fattispecie si era in presenza non di una esigenza di integrazione o di regolarizzazione di un documento incompleto o difettoso sotto un qualche profilo, bensì della plateale omissione di una dichiarazione obbligatoria, che fra l’altro ha condotto alla esclusione di altre concorrenti.
(Cons. Stato, sent. n. 1896/2012)
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