Rapporto tra SUA, centrali di committenza e soggetti aggregatori. I chiarimenti ANAC

Postato da Redazione il 20 Marzo 2015

Con determina n. 3 del 25 febbraio 2015, l’ANAC ha chiarito il rapporto tra la figura della stazione unica appaltante (SUA), le centrali di committenza e i soggetti aggregatori.

Le stazioni uniche appaltanti sono state istituite dalla Legge 136/2010 per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Possono aderirvi, tra gli altri, le Amministrazioni statali, regionali, gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico ed il loro ruolo è curare, per conto dei soggetti aderenti, l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ambito regionale, provinciale e comunale.

La legge, però, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di “affidare le funzioni di SUA” anche alle centrali di committenza (così art. 13, L. 136 cit.): da qui la necessità di chiarire il rapporto tra le due figure.

Funzioni di SUA affidate alle centrali di committenza

L’ANAC ha spiegato che la SUA ha natura di centrale di committenza ma ha scopi finali diversi, ovvero:

  • la SUA realizza scopi di prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, mentre
  • la centrale di committenza realizza scopi di contenimento della spesa pubblica.

In altri termini, la SUA cura soltanto la gestione della procedura di gara, senza acquistare direttamente, a differenza delle altre centrali di committenza.

Al di fuori di questo, però, tra le due figure c’è continuità di natura e funzioni.
Perciò alla SUA dovranno applicarsi le disposizioni di cui all’art. 33 co. 1 ss. del Codice Appalti, in tema di centrali di committenza.

Nel concreto, tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che acquisiscano lavori, servizi, o forniture attraverso centrali di committenza potranno affidare a queste ultime anche la funzione di SUA.

In questo modo sarà possibile per gli enti adempiere al duplice onere di contenimento della spesa e prevenzione dei fenomeni mafiosi, attraverso un solo soggetto che funga contemporaneamente da SUA e centrale di committenza.

I soggetti aggregatori e le SUA

La nuova categoria dei c.d. soggetti aggregatori è stata istituita dal D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014.
Ne faranno parte CONSIP, una centrale di committenza per Regione e altre figure, su richiesta all’ANAC di iscrizione in un apposito elenco (c.d. Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori).

Per tali soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno individuate alcune "tipologie" di beni e servizi con le relative "soglie" per le quali le stazioni appaltanti dovranno rivolgersi ad essi, invece che alle preesistenti centrali di committenza regionali. Dunque la loro competenza riguarderà essenzialmente le "maxi procedure" al di sopra di determinate soglie di valore (art. 9 co. 3).

Pertanto, secondo la definizione fornita dall’ANAC, i soggetti aggregatori sono delle centrali di committenza più qualificate, in quanto poiché inserite in un apposito elenco e competenti per procedure di valore più elevato.

Ne consegue che, per le categorie di beni e servizi di loro competenza, anche i soggetti aggregatori potranno svolgere la contemporanea funzione di centrale di committenza e stazione unica appaltante.

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