RTI orizzontali: quote di partecipazione "libere" entro i requisiti minimi.

Nei raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite sono libere di definire l’entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i requisiti minimi di qualificazione previsti dalla legge.
Negli appalti di lavori, lo stabilisce espressamente l’art. 92 comma 2 del D.p.r. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), in base al quale le quote di partecipazione indicate in sede di offerta hanno come unico limite il rispetto dei requisiti di qualificazione prescritti per il raggruppamento di tipo orizzontale.
Analogo ragionamento può applicarsi anche agli appalti di servizi e forniture, per partecipare ai quali le singole imprese si costituiscano in ATI orizzontali o miste (limitatamente, in quest’ultimo caso, alle singole sub-categorie orizzontali interne all’associazione).
L’unica differenza tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture è che, nel caso dei lavori, i requisiti minimi di qualificazione sono predeterminati per legge e ammontano, per la mandataria, al 40% e, per le mandanti, al 10% dei requisiti economici e tecnici posti a base di gara, mentre negli appalti di servizi e forniture essi sono predeterminati di volta in volta dal bando o dal disciplinare.
Su tale argomento si è di recente soffermato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 374 del 27 gennaio 2015, affermando che:
"In un’ ATI orizzontale, o mista con sub-raggruppamenti orizzontali, ciò che rileva è il possesso dei requisiti di qualificazione in percentuale non inferiore ad una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrante nella piena disponibilità degli associati".
Ciò significa che nei raggruppamenti di tipo orizzontale rilevano i soli requisiti di qualificazione in capo a ciascun impresa raggruppata, i quali devono rispettare una "soglia minima". Risultano, invece, irrilevanti le quote di partecipazione al raggruppamento da parte delle singole imprese riunite.
In altri termini, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il solo rispetto delle predette soglie di requisiti prescritti dalla legge o dal bando, entro le quali mandanti e mandataria possono ripartirsi discrezionalmente le quote di partecipazione.
Circa le applicazioni pratiche di questo principio, il Consiglio di Stato aveva già precisato, nel precedente parere del 26 giugno 2013, n. 3014, che:
“Un’impresa mandataria, pur in possesso di una qualificazione superiore al 40 per cento dell’importo dei lavori, ben potrebbe decidere di partecipare al raggruppamento per una quota inferiore, ovvero la mandante, pur in possesso di requisiti per il 10 per cento, potrebbe legittimamente prendere parte al raggruppamento per una quota inferiore”.
In questo modo, precisano i giudici, non verrebbe comunque lesa la funzione "pro-concorrenziale" tipica dei raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI).
E’ sufficiente, infatti, che siano garantite affidabilità e responsabilità degli operatori, attraverso la qualificazione: per il resto l’assetto interno resta libero e modulabile.
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