Qual è la differenza tra "amministratori con rappresentanza" e "procuratori"?

Postato da il 29 Novembre 2013

Quesito

Ai fini degli obblighi dichiarativi sull’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto, l’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 (Codice Appalti) menziona, tra gli altri soggetti, gli "amministratori muniti di potere di rappresentanza".
Qual è la differenza tra "amministratori", "amministratori con rappresentanza" e "procuratori"?

Risposta

La distinzione tra queste figure si rinviene nel diritto societario.

Ai sensi dell’art. 2380-bis del codice civile, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) o affidata a più persone (componenti del consiglio di amministrazione).

Gli "amministratori" sono quindi coloro a cui spettano compiti gestionali e decisionali sugli indirizzi e sulle scelte imprenditoriali della società.

Ad essi, o solo a taluni tra essi, spetta la rappresentanza istituzionale della società, per cui gli "amministratori muniti del potere di rappresentanza" sono quelli nominati dall’assemblea (art. 2380-bis c.c.) con specifici poteri infrasocietari.

I "procuratori" sono soggetti muniti di limitati poteri gestionali e di rappresentanza, in forza di una procura conferita dagli amministratori, ma non di poteri decisionali, in quanto i poteri di gestione sono svolti, in posizione subordinata, nei limiti delle direttive fornite dagli amministratori (c.d. procuratori ad negotia).

Nella giurisprudenza civile sono poi state enucleate figure di procuratori i cui poteri, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, al pari degli amministratori formalmente muniti del potere di rappresentanza.

L’art. 2639, comma 1, c.c., agli effetti della responsabilità civile e penale, indica gli elementi rivelatori dell’ "amministratore di fatto" , equiparando ai soggetti formalmente investiti dei poteri gestori “chi è tenuto a svolgere la medesima funzione” e che “esercita in modo continuativo e significativo i poteri inerenti alla qualifica ed alla funzione”.

Quando sussistono questi elementi di fatto, il procuratore viene equiparato ad un "amministratore munito di potere di rappresentanza" della società.

In merito agli obblighi dichiarativi sull’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/06, si è espressa di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 23 del 16.10.2013.

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