Oneri della sicurezza: obbligatori nei lavori, eventuali in forniture e servizi

Postato da il 5 Maggio 2014

Negli appalti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici, l’omessa indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali (o da rischio specifico) comporta sempre l’esclusione dalla gara, in quanto solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. n. 163/2006 le amministrazioni aggiudicatrici devono preventivamente evidenziare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quale specifica componente del costo del lavoro.

Invece, negli appalti aventi ad oggetto l’esecuzione di forniture e servizi, se il bando di gara non lo prescrive espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.

E’ quanto ha da ultimo ribadito il giudice amministrativo prendendo posizione su un contrasto giurisprudenziale che si era formato negli ultimi due anni sul punto e che aveva visto una recente - ma isolata - decisione di segno contrario da parte del
Consiglio di Stato (sez. III, n. 348 del 23 gennaio 2014).

"Le imprese partecipanti a procedure di affidamento di servizi e forniture non sono tenute ad indicare nella propria offerta gli oneri per la sicurezza interna, salvo che ciò non sia espressamente previsto, a pena di esclusione, nel bando di gara.

Quando non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione, il costo degli oneri della sicurezza aziendali rileva ai soli fini della verifica di congruità dell’offerta anomala, in quanto detti costi sono coessenziali al prezzo offerto".

TAR Roma, sez. III-quater, 15/4/2014, n. 4073; TAR Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030.

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