Obblighi trasmissione dati all’ANAC: come adempiere

Postato da il 27 Gennaio 2015

Entro il prossimo 31 gennaio le Stazioni Appaltanti devono adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati sui contratti pubblici previsti dall’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione).

Restano a tal fine invariate le indicazioni operative già fornite in precedenza dall’Anac con la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e con il successivo Comunicato del 13 giugno 2013.

I dati da trasmettere all’Anac entro il 31 gennaio riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente previsti dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, banditi nell’anno precedente.

Come adempiere agli obblighi di trasmissione all’Anac

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 € :

  • gli obblighi di trasmissione dei dati all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart Cig e Simog.

Per i contratti di importo uguale o superiore a 40.000 € :

  • gli obblighi di trasmissione dei dati all’Autorità si intendono assolti con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ex art. 7, co. 8, Codice Appalti.

In particolare, le Stazioni Appaltanti devono inoltrare apposita comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo dedicato:
comunicazioni@pec.avcp.it

La comunicazione pec inviata all’indirizzo dedicato deve riportare il seguente
Oggetto: “LG190/2012 – comunicazione di avvenuto adempimento”

e contenere in allegato il modulo PDF scaricabile dal portale istituzionale www.avcp.it nella sezione Modulistica, compilato dalla SA con:

  1. codice fiscale della stazione appaltante
  2. URL di pubblicazione dei dati sugli appalti in formato digitale standard aperto.

Le comunicazioni di adempimento agli obblighi di trasmissione che non utilizzano l’indirizzo pec dedicato o non rispettano le prescritte modalità di invio, non vengono prese in considerazione e non sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla L. 190/2012.

Sanzioni in caso di omissione o falsità dei dati trasmessi

In base a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 26 del 22.5.2013, si applica l’art. 6 comma 11 del Codice Appalti, ovvero:

  • sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se le Amministrazioni rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545  se le Amministrazioni forniscono informazioni non veritiere.

Per adempiere correttamente agli obblighi di trasmissione dei dati all’Anac può essere utile farsi supportare dalla tecnologia, cercando soluzioni informatiche che consentano una gestione strutturata e sistematica dei dati da pubblicare e trasmettere all’Autorità.

Una soluzione informatica ottimale per le stazioni appaltanti è quella che consente di interfacciarsi direttamente con il sistema SIMOG: per maggiori approfondimenti vedi
Pubblicazione e trasmissione dati all’Autorità: un aiuto dalla tecnologia

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