Obblighi Trasparenza delle stazioni appaltanti entro il 31 gennaio

Postato da Redazione il 17 Dicembre 2013

Si avvicina il termine del 31 gennaio per l’adempimento degli obblighi di trasparenza a carico delle stazioni appaltanti nei confronti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Ricordiamo che l’art. 1 della L. n. 190/2012 (Legge Anticorruzione) dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente previsti dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.

La trasparenza sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici viene assicurata mediante la previsione, nell’art. 1 comma 32 della stessa Legge, di due distinti obblighi a carico delle stazioni appaltanti:

  1. l’obbligo di pubblicare sui propri siti web istituzionali, per qualsiasi affidamento, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
  2. l’obbligo di trasmettere all’AVCP le suddette informazioni, in formato digitale standard aperto, entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’AVCP provvede a sua volta a:

  • pubblicare le informazioni ricevute dalle stazioni appaltanti nel Portale Trasparenza del proprio sito web, liberamente consultabile da tutti i cittadini;
  • trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare le informazioni o di trasmetterle in formato digitale standard aperto.

Sanzioni a carico delle Amministrazioni

Quanto agli obblighi di pubblicazione sui propri siti web, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni previste costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici delle pubbliche amministrazioni, mentre il ritardo nell’aggiornamento dei siti web prevede sanzioni a carico dei responsabili del servizio (art. 1, comma 33, Legge Anticorruzione).

Quanto agli obblighi di trasmissione dei dati all’AVCP, si applica l’art. 6 comma 11 del Codice Appalti, ovvero:

  • sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se le Amministrazioni rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se le Amministrazioni forniscono informazioni non veritiere.

Trasmissione dei dati all’AVCP entro il 31 gennaio

Con la delibera n. 26 del 22 maggio 2013, l’AVCP ha fornito le prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni a carico delle stazioni appaltanti.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti, gli obblighi di trasmissione all’Autorità dei dati 2013 si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart Cig o Simog.

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, fermi gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti, gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni si intendono assolti con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice Appalti.

Nella sezione modulistica del sito dell’Autorità è inoltre disponibile il modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati.

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