Nuovo Codice Appalti: gli step di approvazione

Postato da Redazione il 9 Marzo 2016

In attuazione della Legge delega n. 11/2016, lo scorso 3 marzo 2016 si è registrato un ulteriore importante step di approvazione del testo legislativo che costituirà il Nuovo Codice Appalti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce le nuove direttive europee su appalti e concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) riordinando l’attuale normativa costituita principalmente dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2016) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010).

Il provvedimento deve ora passare al vaglio di:

  1. Consiglio di Stato,
  2. Conferenza delle Regioni,
  3. Commissioni competenti di Camera e Senato,

per poi tornare a Palazzo Chigi per la definitiva approvazione entro il 18 aprile 2016, seguita dalla successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (G.U.R.I.).
Entro il medesimo termine dovrebbero essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti anche le apposite linee guida di carattere generale proposte dall’ANAC.

Il nuovo testo del Codice Appalti è composto da 217 articoli, distribuiti nelle seguenti sezioni:

  • Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. 1-34)
  • Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. 35-163)
  • Parte III – Contratti di concessione (artt. 164-178)
  • Parte IV – Partenariato pubblico-privato e contraente generale (artt. 179-199)
  • Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203)
  • Parte VI - Disposizioni finali e transitorie (artt. 204-217)

L’articolo 217 comma 1 del decreto prevede espressamente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo e fatte salve alcune disposizioni transitorie, saranno abrogati il vigente Codice dei contratti pubblici, il relativo Regolamento di attuazione e tutte le norme attualmente vigenti incompatibili con le nuove disposizioni.

© Riproduzione riservata

Potrebbe interessarti anche:

Farmaci equivalenti: no all’elenco prezzi Anac senza parere AIFA

Postato da Redazione il 21 Marzo 2016 in Pillole di giurisprudenza

È indispensabile il parere preventivo dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al fine di dichiarare l’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi. In caso contrario è nullo, perché illegittimo, l’elenco prezzi ANAC relativo ai (...)

Appalti pre-commerciali (PCP): chiarimenti dall’ANAC

Postato da Redazione il 30 Marzo 2016 in Approfondimenti

Con comunicato del 9 marzo 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni dettagliate sui confini e sull’ambito di applicazione dei c.d. “appalti pre-commerciali o pre-competetitivi” (PCP - "pre (...)