Mercato elettronico: obbligatorio anche per gli acquisti in economia

Postato da Redazione il 16 Aprile 2013

Le pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico Consip (MEPA), o agli altri mercati elettronici istituiti da centrali di committenza, per l’acquisto di beni e servizi in economia.

E’ quanto ha stabilito la Corte dei Conti in risposta ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), il quale prevede l’obbligo generalizzato di ricorrere al MEPA o agli altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”), il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria:

  • a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
  • a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni, comprese quindi quelle precedentemente escluse e compresi gli enti locali.

La costituzione dei mercati elettronici passa attraverso bandi aperti, volti ad accertare i requisiti generali e speciali (in particolare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari) che i fornitori devono soddisfare per poter ottenere l’abilitazione.

Secondo la Corte, quindi, si tratta comunque di mercati selettivi, nel senso che i fornitori, come le pubbliche amministrazioni che se ne avvalgono, sono soggetti ad una procedura di ammissione al mercato digitale alla quale segue la registrazione e l’abilitazione a poter offrire/acquistare prodotti e/o servizi.

Lo stesso art. 328, comma 4, lett. b) del Regolamento prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall’amministrazione medesima.
Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprende anche gli acquisti in economia.

(Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia, delib. n. 92/2013)

La Corte ha poi precisato che la possibilità di ricorrere alle procedure in economia al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati.

Pertanto, l’Amministrazione dovrà evidenziare nella determinazione a contrarre le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, nonchè di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili.

In difetto della suddetta verifica o di congrua motivazione, i contratti stipulati al di fuori dei mercati elettronici sono nulli e comportano una responsabilità disciplinare e contabile per l’Amministrazione, come previsto dal D.L. n. 95/2012 (c.d. "Spending Review 2").

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