Mercato elettronico: obbligatorio per gli acquisti sotto soglia

Gli Enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico e agli altri strumenti d’acquisto telematici per l’affidamento di appalti pubblici di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
E’ quanto ha stabilito la Corte dei Conti in risposta ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”), secondo cui le Amministrazioni locali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Il successivo D.L. n. 95/2012 (c.d. "Spending Review 2") ha poi previsto la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto elettronici, ed una ipotesi di responsabilità disciplinare nell’ambito della responsabilità amministrativa.
Emerge, dunque, un evidente favor del legislatore per le modalità di acquisto effettuate tramite sistemi di e-procurement , che, nell’ambito della complessiva operazione di razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi della p.a., consentono all’amministrazione di:
- entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori;
- assicurare una maggiore trasparenza della procedura d’acquisto, attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento;
- garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto.
In vista del conseguimento di tali finalità, la richiamata disciplina normativa specifica per gli acquisti sotto soglia pare non ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta.
In questa prospettiva ritiene il Collegio che, a legislazione vigente, l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente.
Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare.(Corte dei Conti, sez. reg. Marche, delib. n. 169/2012)
In sintesi:
- a seguito della riforma introdotta dai decreti Spending Review 1 e 2, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o agli altri strumenti elettronici d’acquisto;
- le pubbliche amministrazioni hanno comunque una facoltà di scelta tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza (CONSIP, centrali regionali);
- le pubbliche amministrazioni possono acquistare beni e servizi al di fuori del mercato elettronico soltanto se il bene/servizio ivi disponibile non è idoneo a soddisfare le loro specifiche necessità, dandone adeguata motivazione;
- negli altri casi, i contratti d’importo sotto soglia comunitaria stipulati senza il ricorso a strumenti elettronici d’acquisto sono nulli.
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